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La definizione agevolata può essere richiesta anche in presenza di precedenti rateizzazioni.
Gli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi restano acquisiti dal Comune e non possono essere rimborsati.
Con la presentazione della domanda sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, i pagamenti delle precedenti rateizzazioni relativi ai debiti oggetto della richiesta.
In presenza di un contenzioso pendente, il contribuente deve dichiarare il proprio impegno a rinunciare al ricorso per gli atti oggetto di definizione.
Entro 10 giorni dal pagamento della prima rata o dell’unica soluzione deve inoltre depositare presso la segreteria dell’organo giudicante copia della domanda e della ricevuta di pagamento, trasmettendone copia anche al Comune.
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica soluzione o di una rata oltre il termine di tolleranza comporta la decadenza dai benefici.
In questo caso, le somme già versate sono considerate come acconto e il debito residuo viene ricalcolato applicando sanzioni e interessi ordinari.